E' costituita in Borgo San Lorenzo l'Associazione denominata "Associazione Solidarietà Missionaria Onlus”, abbreviato "A.S.M. Onlus”
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) in Via Cocchi n.4 presso la Parrocchia di San Lorenzo.
L’Associazione potrà avere sede amministrativa ed operativa diversa da quella legale.
L'Associazione ha durata illimitata,
non ha finalità di lucro, e’ libera, apartitica e apolitica.
Persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile ed ha come obiettivo l’adozione , nello spirito cristiano, di situazioni disagiate, privilegiando il continente africano, per il superamento delle stesse insieme con la formazione di una coscienza di solidarietà e di cooperazione nella carità.
Questo comporta l’esclusivo perseguimento di finalità sociali, da realizzarsi attraverso attività, esclusivamente realizzatesi nei territori individuati, di assistenza socio-sanitaria, di istruzione e formazione a favore delle predette situazioni.
In particolare si richiamano i seguenti punti operativi:
L’Associazione si impegna pertanto a promuovere e favorire, per i propri soci e non, interventi formativi ai fini della medesima, come pure a realizzare iniziative di volontariato e cooperazione a favore delle opere beneficiate.
L’Associazione persegue i fini associativi attraverso i seguenti strumenti e mezzi:
L’attività economica dell’Associazione si svolge in piena autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile per il conseguimento delle finalità associative.
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali oltre alla attività principali l'Associazione può svolgere attività complementari purché compatibili con le leggi e regolamentazioni vigenti.
L’Associazione Solidarietà Missionaria opera nella Regione Toscana e a livello nazionale ed internazionale.
E' fatto divieto ad ogni socio di svolgere in nome e per conto dell’Associazione attività diverse ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che condividano le finalità dell’Associazione e siano mossi da spirito di solidarietà, riconoscano il principio della carità cristiana come elemento motore dell’opera di solidarietà anche se i medesimi non siano di fede cristiana.
Essi si impegnano con continuità a dare gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un contributo economico per il raggiungimento dei fini associativi.
Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci effettivi coloro che partecipano attivamente alle iniziative dell’Associazione e si impegnano al versamento della quota associativa annuale e possono pertanto ricoprire incarichi all’interno dell’Associazione.
Le domande di nuovi Soci devono essere accettate a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono inappellabili.
Sono considerati Amici sostenitori dell’Associazione le persone fisiche, i gruppi, gli Enti che non hanno i diritti e gli obblighi dei membri dell’Associazione, ma contribuiscono con le loro qualità e i loro mezzi alla realizzazione dei fini dell’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso che comportamenti difformi del socio rechino pregiudizio agli scopi, al patrimonio, all'attività o all'immagine dell' Associazione esso può essere estromesso cessando contestualmente di appartenere all’Associazione.
Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per :
In quest'ultimo caso é ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo, il quale decide in via definitiva.
In tutti i casi di cui al presente articolo le quote sociali già versate non vengono restituite.
Le dimissioni di coloro che ricoprono cariche direttive diventano operative dopo 60 giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni.
Ogni Socio fondatore e/o effettivo ha diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Per i soci non fondatori tale diritto puo’ essere esercitato trascorsi tre mesi dalla delibera di ammissione a socio.
Non sono ammesse deleghe.
Organi dell'Associazione sono i seguenti:
L'Assemblea é composta dai Soci, di cui all’art. 5, in regola con le quote associative e viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione:
La durata dell'esercizio é annuale e si chiude ogni 31 dicembre.
Assemblee straordinarie dovranno essere convocate quando la richiesta sia avanzata , in forma scritta e specificante l’ordine del giorno da porre in discussione,da almeno due membri del Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando a richiederLa e’ il Parroco pro-tempore di San Lorenzo in Borgo San Lorenzo o suo delegato.
L'avviso di convocazione dovrà essere reso pubblico nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima, potrà essere comunicato tramite notiziario dell'Associazione o con altre eventuali forme di pubblicità e dovrà indicare l'ordine del giorno.
La validita’ della convocazione e delle deliberazioni adottate da ogni tipo di assemblea scaturiscono dal rispetto delle norme previste dal Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo e’ composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri compresi i membri di diritto.
Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni; i suoi membri decadono qualora assenti ingiustificati per 5 (cinque) volte consecutive alle riunioni.
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Parroco pro-tempore di San Lorenzo in Borgo San Lorenzo o suo delegato.
I componenti del Consiglio Direttivo , la metà dei quali ( intendendo la metà del numero totale dei membri dedotto uno) dovrà essere costituita da soci fondatori o da soci dagli stessi indicati specificatamente , sono eletti dai Soci applicando il regolamento elettorale previsto da specifico regolamento; durano in carica per 3 (tre anni) e possono essere rieleggibili nelle successive sedute di rinnovo carica.
Le prestazioni dei componenti il Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, previo decisione dello stesso, uno o piu’ soci che non ne fanno parte con diritto di parola ma non di voto.
Il Consiglio Direttivo redige , entro il mese di novembre, unitamente al programma delle attivita’ previste per l’anno successivo , il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite che dovra’ essere approvato dall’assemblea dei soci nei termini di legge previsti.
Il Consiglio Direttivo redige entro il mese di aprile successivo all'anno interessato il bilancio consuntivo dello stesso il quale ,entro la data prevista dai termini di legge, dovrà essere approvato dall'assemblea dei Soci insieme alla relazione delle attività svolte.
La documentazione sopraccitata verrà tenuta a disposizione dei Soci presso la Sede ed esposta all'albo dell'Associazione.
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione
In casi di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo e/o l’Assemblea dei soci per la ratifica del suo operato.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro Soci.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione economica - finanziaria.
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo e finanziario, rimane in carica 3 (tre) anni ed è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
Essi sono nominati tra persone di comprovata competenza e professionalità.
Il Collegio dei Revisori é eletto dall'Assemblea dei Soci, con sistema maggioritario oppure per acclamazione o con scheda separata da quella del Consiglio Direttivo nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo e possono essere rieleggibili nelle successive sedute di rinnovo carica.
Le prestazioni dei Componenti sono a titolo gratuito.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha il compito di:
Il Collegio si riunisce prima delle Assemblee dei soci, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente dell'Associazione, come la relazione al bilancio consuntivo. In caso di assenza di un membro sono applicate le norme del Codice Civile.
Il Collegio deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ed ogni Revisore ha diritto di partecipare a dette riunioni e di far verbalizzare le sue dichiarazioni.
Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa risultanti dai libri sociali e dagli inventari.
Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;
contributi dei soci ordinari e sostenitori;
contributi di privati e imprese;
contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
fondi pervenuti a seguito dì raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
donazioni e lasciti;
corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e altro;
corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del dettato del decreto legislativo n° 460/97.
Patrimonio e risorse finanziarie non possono che essere finalizzate ai fini previsti dallo Statuto sociale.
Ogni spesa quando presuppone un movimento di cassa e/o banca deve essere firmata congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente ( o persona dallo stesso specificatamente delegata.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano impost, per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.
L'Associazione, secondo la preventiva autorizzazione e benestare espressi dall'Assemblea, potrà assumere eventuali lavoratori dipendenti e/o parasubordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività intraprese.
L'Associazione, secondo la preventiva autorizzazione e benestare espressi dal Consiglio Direttivo potrà stipulare convenzioni nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività intraprese.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato ai sensi delle leggi vigenti dall’Assemblea Straordinaria convocata specificatamente, la quale provvederà , se necessario, alla nomina di uno o più liquidatori.
Possono richiedere la convocazione di tale Assemblea
quanti previsti dalle leggi vigenti;
tre soci fondatori
il Parroco pro-tempore di S.Lorenzo in Borgo San Lorenzo .
Il residuo attivo sarà liquidato in favore delle Opere Missionarie della Congregazione Don Orione per le proprie attività missionarie in Africa.
L'Associazione per quanto non espressamente specificato nella stesura del presente documento, si atterrà alle norme previste dal Codice Civile e, più in dettaglio, alle specifiche disposizioni e normative di cui alla Legge Nazionali e Regionali regolanti il settore ONLUS.
Borgo San Lorenzo, 26 Aprile 2006